Il Tribunale di Milano ha rigettato le richieste - inoltrate da un'artista e da una radio in-store, la Ros & Ros - di inibire sul suolo italiano le attività di Soundreef, società di collecting fondata da italiani ma con base a Londra: nelle motivazioni della sentenza che sancisce la legittimità dell'operato della società si legge infatti come non vi siano "sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'art. 180 (...) né sembra infatti potersi affermare che la musica (…) gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali e simili debba obbligatoriamente essere affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza". Secondo la corte, Soundreef, in virtù del suo status, "non può dirsi che ricorra un obbligo per le collecting society europee di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Questa ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo”. “Siamo sempre stati convinti che la concorrenza – anche nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore – sia legittima ed auspicabile perché produce effetti positivi soprattutto per i titolari dei diritti, spingendo le collecting society ad operare meglio ed in condizioni di maggiore efficienza: la decisione del Tribunale di Milano ci conforta in questa nostra convinzione”, ha commentato il presidente di Soundreef Francesco Danieli.