Nella mattina di oggi, giovedì 24 novembre, la Commissione competente ha passato alla Camera il testo - parzialmente rivisto rispetto alla prima versione presentata al vaglio di ammissibilità - dell'emendamento alla legge di stabilità 2017 studiato per arginare il fenomeno del secondary ticketing: l'articolo, il cui primo firmatario è Roberto Rampi, parlamentare che già elaborò insieme ad altri colleghi il disegno di legge sulla Musica presentato all'inizio della scorsa estate, verrà sottoposto domani al voto di fiducia della Camera, che - al netto di clamorose sorprese - dovrebbe approvare e quindi trasmettere al Senato. Rispetto alla prima versione del testo, l'emendamento abbassa la soglia minima di sanzione per singola violazione (da 30mila a 5mila euro) e lascia la porta aperta alla vendita o a "qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata in modo occasionale, purché senza fini commerciali". Ecco, di seguito, il testo dell'emendamento anti-bagarinaggio online così come apparirà nel testo che verrà votato domani dalla Camera dei Deputati: Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite con il successivo comma, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata in modo occasionale, purché senza fini commerciali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentita l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del precedente comma, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori. Sempre nella giornata di oggi, giovedì 24 novembre, è attesa la prima udienza del tribunale di Roma fissata in seguito all'esposto presentato dalla Società Italiana di Autori ed Editori nell'ambito della campagna #nosecondaryticketing, appoggiata, tra l'altro, da alcuni degli artisti italiani più in vista, oltre che dalla quasi totalità di agenzie di live promoting e associazioni di categoria.