Anche chi ha poca confidenza con le opere di Nick Hornby ricorderà l'omonimo film tratto dal suo romanzo “About a Boy”, nel quale Hugh Grant si concede una vita da gaudente appoggiandosi al diritto d'autore di una canzoncina natalizia scritta da suo padre diversi anni prima. Lo scenario dipinto dallo scrittore britannico è sicuramente efficace e funzionale a fare da scenario a una commedia brillante, ma la domanda che pone è non solo legittima, ma anche sacrosanta: quanto dura, in realtà, il diritto d'autore? La sua durata su una composizione musicale è una questione che può avere anche risvolti molto più pratici: immaginando di essere titolare di una composizione, e quindi di considerarla come un qualsiasi altro asset familiare alla stregua di un immobile o un terreno, posso lasciarla in eredità ai miei cari? In tanti ce l'hanno chiesto, e in occasione del diciannovesimo appuntamento con le domande dei nostri lettori/artisti ci siamo proposti di sviscerare proprio questo argomento. Iniziando dalla domanda più naturale, che non poteva essere se non... Quanto “dura” il diritto d'autore? È vero che sui brani molto vecchi non vale più? In base alla legge italiana e alla normativa dell’Unione Europea, un’opera diventa di pubblico dominio, e quindi liberamente utilizzabile, decorsi 70 anni dalla morte del suo autore. Nel caso di più coautori il calcolo decorre dall’anno di morte dell’ultimo superstite. Per avere precise indicazioni sullo stato giuridico di un'opera è comunque consigliato contattare l'Ufficio Documentazione della Divisione Musica di SIAE. L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta. Giusto per essere più chiari: i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Non esiste, quindi, un lasso temporale stabilito a priori per calcolare la durata del diritto d'autore, che – come molti avranno già intuito – tiene conto di due elementi: uno variabile, che è la vita dell’autore, e uno fisso, cioè altri 70 anni dopo la sua morte. Una volta decaduto il diritto d'autore, cosa si intende per “pubblico dominio”? Le opere di pubblico dominio sono utilizzabili liberamente purché si tratti dell’opera originale e non di versioni elaborate (come, per esempio, i remake). Per organizzare un concerto di musica classica con repertorio di pubblico dominio non si deve richiedere il permesso, ma occorre assicurarsi che non vengano eseguite opere riconosciute come elaborazioni di opere di pubblico dominio per le quali il diritto d'autore è dovuto. È infatti possibile depositare in SIAE l’elaborazione di un’opera di pubblico dominio, rientrando il diritto di elaborare l’opera in quelli di utilizzazione economica. L’opera elaborata gode quindi di una sua tutela autonoma. Per depositare elaborazioni di opere già esistenti di pubblico dominio è necessario presentare il bollettino di dichiarazione noto come “modello 112H” e l’esemplare dell’elaborazione, oltre che un esemplare dell’opera originale da cui è stata tratta l’elaborazione e una sintetica relazione tecnico-musicale sull’intervento elaborativo effettuato (attraverso apposito modulo noto come “modello 150”). La documentazione relativa all’elaborazione di opera di pubblico dominio verrà sottoposta all’esame di un apposito Comitato Elaborazioni della Divisione Musica che provvederà all’analisi degli interventi effettuati. Detto ciò, è lecito domandarsi... Posso lasciare in eredità i diritti delle mie canzoni al/alla mio/mia compagno/a? Certamente. In caso di morte dell’autore iscritto a SIAE, i suoi eredi possono chiedere la prosecuzione della tutela delle sue opere conferendo mandato a SIAE. Leggi tutte le SIAE Faq qui.