Con una sentenza emessa oggi, venerdì 2 marzo, la prima sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso presentato da TicketOne nei confronti dell'AGCM, che a metà dello scorso aprile aveva comminato alla controllata italiana di Eventim una multa da un milione di euro ritenendola - a torto, come illustrato nella pronuncia della corte presieduta da magistrato Rosa Perna - coinvolta in operazioni illecite sul mercato secondario della vendita di biglietti per eventi musicali dal vivo. Il TAR del Lazio ha infatti ritenuto "condivisibile la ricostruzione operata da TicketOne, secondo la quale la stessa è stata accusata di non aver adottato misure idonee a impedire l’acquisto di biglietti 'in eccesso' rispetto al normale procedimento di acquisto singolo di ciascun richiedente - cui può anche essere consentito un piccolo margine ulteriore per 'favore' o liberalità – quando l’effettiva attività che danneggia i consumatori non si riscontra nel rapporto diretto tra TicketOne e l’acquirente multiplo (a prezzo non maggiorato) ma nel rapporto tra quest’ultimo e il consumatore, che consapevolmente si rivolge al mercato (che a quel punto diventa) secondario, accettando di pagare un prezzo maggiore pur di non perdere l’evento, con un evidente plusvalore non a beneficio di TicketOne ma del venditore 'secondario'". "Abbiamo sempre dichiarato la nostra estraneità dai fenomeni speculativi della rivendita dei biglietti”, ha dichiarato Stefano Lionetti, ad di TicketOne: “Siamo stati attaccati ingiustamente e qualcuno probabilmente ha voluto cavalcare l’aspetto mediatico forse anche per trarne un proprio beneficio. Siamo veramente felici che si sia fatta chiarezza sulla vicenda, questa sentenza evidenzia ancor più come la nostra azienda abbia sempre operato con trasparenza e professionalità". A risarcire moralmente la società guidata da Lionetti c'è stato anche il passaggio della sentenza nel quale il giudice amministrativo ha stigmatizzato le assunzioni dell’AGCM in sul funzionamento del sistema WAF [quello adottato da TicketOne per arginare gli acquisti multipli] “la cui inefficacia è solo apoditticamente dedotta dall’Autorità”. L'AGCM è stata inoltre condannata a pagare le spese del procedimento giudiziario, quantificate in 3000 euro. Il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dello scorso mese di aprile, a pochi mesi dall'esplosione dello scandalo legato al secondary ticketing che recentemente ha visto la Procura di Milano chiedere il rinvio a giudizio per nove indagati, aveva da subito suscitato perplessità, per più di una ragione: oltre a comminare la sanzione maggiore a TicketOne - che all'epoca, in virtù della validità dell'accordo Panischi, vantava ancora accordi esclusivi con i promoter italiani, e che quindi sarebbe stata eventualmente da considerare parte lesa in caso di accordi sottobanco tra società di live promoting e piattaforme terze operanti sul mercato secondario - aveva multato, in misura molto minore, anche le società di secondary ticketing, non - però - per l'attività svolta, ma per "carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto". Nonostante la sentenza di oggi fughi ogni dubbio sulla posizione di TicketOne nei confronti dell'affaire che tra il 2016 e il 2017 ha scosso dalle fondamenta il mondo della musica dal vivo italiano, la pronuncia del TAR del Lazio non risarcirà i contraccolpi che la controllata italiana di Eventim è stata costretta a patire per essere stata accostata ai fenomeni di sospette speculazioni sul mercato secondario: a inizio 2017 Vasco Rossi scelse di affidare la prevendita dei biglietti di Modena Park a un competitor di TicketOne, Best Union, proprio per prendere le distanze da qualsiasi sospetto di secondary ticketing.