In relazione a questa notizia da noi pubblicata l’1 dicembre, e da noi ripresa da una take dell’agenzia ANSA, riceviamo tramite l’ufficio stampa di Michele Torpedine una lettera “per opportuno, completo e definitivo chiarimento” del Proff. Avv. Gaetano Insolera, che dietro richiesta e per dovere di cronaca pubblichiamo qui di seguito. Quale legale del Sig. Michele Torpedine in una vicenda giudiziaria che lo oppone dal 2015 al cantante Tony Renis, che denunciò fatti di appropriazione indebita connessi alla liquidazione di una società nella quale entrambi erano quotisti, ritengo opportuno intervenire a tutela del mio assistito e della verità. Ciò con riferimento a notizie di stampa recentemente diffuse ( Ansa, Il Messaggero, La Gazzetta del Mezzogiorno ,l' ultima sul Corriere della sera, 2 dicembre 2018, articolo a firma A. Beccaro. In precedenza su Repubblica, cronaca di Bologna del 30 ottobre 2018, articolo a firma g.bal.) -Le notizie sopra richiamate hanno riferito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Bologna e dalla Polizia Giudiziaria delegata e della fase del procedimento, non pubblico, di tipo incidentale, che può intervenire a seguito di richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero. -La natura camerale – i.e. non pubblica della fase – induce a ritenere che, nella prima occasione (Repubblica, cronaca di Bologna del 30 ottobre 2018, articolo a firma g.bal.) si sia trattato di iniziativa assunta dalla difesa della sedicente persona offesa di fronte ad un esito delle indagini sgradito in quanto il Pubblico ministero era giunto alla argomentata conclusione che non vi fossero "elementi di prova idonei a sostenere l' accusa in giudizio, in quanto non risulta integrato l' elemento oggettivo dei reati e pertanto il fatto non sussiste" -Come è certamente noto alla sedicente persona offesa e ai suoi difensori la richiesta del PM è intervenuta dopo complesse investigazioni durate alcuni anni e tradottesi in un compendio documentale di centinaia di pagine. Tale compendio è stato completato dalla sottoposizione dello stesso ad un esperto commercialista incaricato come consulente tecnico dal PM. -Il consulente, in contraddittorio con esperti nominati dalle parti, è giunto a conclusioni che supportano le conclusioni del PM con la richiesta di archiviazione. -Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di cui all' articolo sul Corriere della sera, cronaca di Bologna[?], 2 dicembre 2018, a firma A. Beccaro, non ha adottato affatto la decisione che, almeno in questa fase, avrebbe consentito al Sig. Tony Renis e ai suoi difensori di parlare di un "successo": infatti ciò sarebbe stato se il GIP, come è nelle sue facoltà, avesse disposto la cd. imputazione coatta, se alla luce degli atti avesse ritenuto di smentire che difettassero "elementi di prova idonei a sostenere l' accusa in giudizio, in quanto non risulta integrato l' elemento oggettivo dei reati e pertanto il fatto non sussiste". -Cosa è quindi avvenuto? La legge consente a chi si ritiene vittima di un reato di fare opposizione alla richiesta di archiviazione. Questo intervento è ammissibile solo se accompagnato dalla indicazione di indagini e di fonti di prova che si assumono trascurate dagli inquirenti. Nelle "aule di giustizia" il successo è quindi consistito semplicemente nella richiesta rivolta al PM da parte del GIP di alcuni approfondimenti, e solo di alcuni di quelli richiesti dalla sedicente persona offesa. Quanto all' attività invece sollecitata al PM, è mia opinione che si rivelerà o già svolta o inconcludente. E se ne potrà parlare all' esito del suo compimento. -Nessun "successo nelle aule di giustizia", quindi, ma una conseguenza che non smentisce affatto le conclusioni raggiunte dal PM circa la insussistenza del fatto allo stato, ma, semplicemente dà seguito ad una facoltà data dalla legge processuale alla persona offesa. Facoltà che, riteniamo fondatamente, non si tradurrà nell' agognato "successo", nonostante il conforto cercato in un' artificiosa campagna mediatica. Proff. Avv. Gaetano Insolera