Le Sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 7949/2022 pubblicata il 13 settembre scorso, ha revocato la sanzione da un milione e 750mila euro comminata a Stubhub nel giugno del 2020: la Corte, presieduta dal giudice Renzo De Felice, ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Marco Berliri dello studio Hogan Lovells, che - riferisce il Sole 24 Ore - ha confutato la ricostruzione originariamente presentata dall’AGCom. Il fulcro della sentenza riguarda il ruolo del sito e delle responsabilità dei gestori dello stesso: secondo il Consiglio di Stato Stubhub.it sarebbe un hosting passivo, ovvero un’entità che si limita a mettere a disposizione al pubblico un servizio tecnico, e non attivo, cioè in grado di produrre una manipolazione dei dati trasportati. Per legge l’hosting non può monitorare o sorvegliare il flusso di informazioni trasportate: “la mera circostanza che il gestore sia al corrente, in via generale, della disponibilità illecita di contenuti protetti sulla sua piattaforma [nel caso specifico, i biglietti oggetto di speculazione da parte dei bagarini digitali] non è sufficiente per ritenere che esso intervenga allo scopo di dare agli internauti l'accesso a tali contenuti”, si legge nella sentenza. Secondo i giudici anche se Stubhub fosse stata al corrente del prezzo gonfiato dei biglietti in vendita attraverso la propria piattaforma - la prima sentenza faceva riferimento a 35 casi - non è scontato che “da tale comportamento detto gestore abbia consapevolmente voluto trarre vantaggio, elementi entrambi indispensabili per poter configurare la fattispecie di punibilità”. Oltre a Stubhub nel giugno del 2020 vennero sanzionate anche Viagogo e Mywayticket, per un totale di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Alle società venne contestata la violazione dell’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che proibisce la vendita di biglietti per spettacoli e concerti ad un prezzo superiore a quello nominale. Gli atti riferirono che le società avevano piena consapevolezza di ciò che veniva venduto/acquistato sui propri canali, dimostrando una condotta non passiva nella promozione di eventi, con la finalità di massimizzare il numero e il prezzo dei biglietti venduti, ponendosi così anche in concorrenza con i venditori nel mercato primario e con gli organizzatori di eventi stessi. Soddisfazione per la pronuncia venne espressa dal dg di SIAE Gaetano Blandini, secondo il quale "il secondary ticketing calpesta i diritti dei consumatori e riduce i margini di guadagno degli organizzatori che non avallano questa pratica" ponendosi come una grave forma di elusione e di evasione fiscale".