Il tema non è certo nuovo, ma da una manciata di giorni è deflagrato diventando di scottante attività: con l’azione legale intentata dalle major nei confronti delle due startup leader nel settore dell’intelligenza artificiale generativa musicale, Suno e Udio – e la richiesta di accordi di licenza con le big three da parte di Youtube - i modelli di AI sono tornati sotto i riflettori di stampa e, soprattutto, addetti ai lavori. L’ambito del voice cloning - ovvero della clonazione di voci umane da parte di soluzioni generative - è diventato, poi, “sorvegliato speciale” non solo da parte dell’industria musicale, ma anche di aziende tecnologiche e istituzioni: con la tornata di consultazioni che nel 2024 sta interessando oltre sessanta paesi - Stati Uniti compresi, la cui chiamata alle urne è fissata per il prossimo 5 novembre - il timore che deepfake vocali diffusi via social possano inquinare il risultato delle elezioni è forte, soprattutto in Occidente. Il tema dei diritti legati alla voce umana è oggetto del paper “Il diritto alla voce”, firmato dagli avvocati Luca Pardo, Pierluigi De Palma, Annalaura Avanzi e Giulia Martino dello studio legale Ontier Italia, del quale - in questo articolo - offriamo ai nostri lettori una selezione di punti salienti. La voce: cos’è per la legge La Voce è espressione della personalità dell’individuo e della sua identità personale. Gli articoli 6 e 10 del Codice Civile italiano tutelano i diritti di una persona al nome, all’immagine e all’identità personale, e gli articoli 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore disciplinano il ritratto. Dottrina e Giurisprudenza ritengono che la Voce rientri nel complesso di attributi che contraddistingue un determinato soggetto, identificandone la sua personalità e identità personale. La Voce, oltre che essere considerata un dato personale e biometrico, tutelato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), potrebbe essere protetta anche come marchio sonoro idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi del soggetto titolare, secondo la definizione generale di marchio di impresa. L’utilizzo della voce: quali sono i termini Al pari del diritto di immagine, la Voce ha una valenza patrimoniale. Ne deriva la logica conseguenza che il diritto alla Voce può essere senz’altro oggetto di cessione a terzi, attraverso tutte le modalità previste dal Codice Civile italiano nonché dalla legge sul diritto d’autore, ove applicabile. Esistono, infatti, contratti che hanno ad oggetto la cessione del diritto di utilizzo della Voce da parte degli aventi diritto, come ad esempio i contratti in cui gli speaker concedono a determinate società il diritto di utilizzo della propria voce al fine produrne registrazioni audio anche per sintesi vocale automatica e servizi vocali, comprese le voci sintetiche. In tali contratti, di norma, è prevista la concessione di una licenza dei seguenti diritti di utilizzazione economica della Voce: il diritto di registrare la Voce naturale (“Voce Naturale”) e il diritto di utilizzare la Voce registrata e qualsiasi componente della stessa (“Voce Registrata”) per creare voci sintetizzate, artificiali, elaborate o derivate (“Voci Derivate”) tramite qualsiasi mezzo, metodo o tecnologia attualmente noti o successivamente conosciuti o sviluppati. Intelligenza artificiale e diritto alla voce Gli strumenti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale sono in grado ormai anche di replicare e simulare fedelmente la Voce di alcuni fra i più noti artisti ed interpreti sul mercato musicale globale, tanto da indurre il pubblico a credere che si tratti della Voce degli stessi. La proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2021 propone di introdurre un quadro normativo armonizzato al fine di garantire che i sistemi che utilizzano Intelligenza Artificiale immessi sul mercato europeo ed utilizzati nell’Unione Europea rispettino elevati standard di sicurezza, a tutela dei diritti fondamentali ed i valori dell’Unione Europea. Riguardo poi alle operazioni di Text and Data Mining (TDM) - ovvero i processi svolti da parte dell’Intelligenza Artificiale e aventi a oggetto l’utilizzo di opere protette, o parti di esse, per il training dei modelli generativi - al fine di scongiurare potenziali violazioni del diritto d’autore (e del Diritto alla Voce), è necessario ottenere il previo consenso dell’avente diritto. Diritto alla voce e AI: il futuro tra luci e ombre Il Diritto alla Voce è un diritto della personalità, facente capo al soggetto al quale la Voce si riferisce. La Voce può essere oggetto di sfruttamento economico attraverso accordo o consenso dell’avente diritto, ovvero dopo la morte di questo, dei propri congiunti. Un contratto preciso e ben costruito è il mezzo adeguato a consentire un utilizzo assolutamente consapevole della Voce, nell’ambito delle tutele già previste dal Codice civile italiano, dalla Legge sul Diritto d’autore. Si auspica, al più presto, un nuovo intervento legislativo preciso e puntuale che stabilisca principi e limiti alla concessione del diritto di utilizzo della Voce. Nello scenario che stiamo vivendo, infatti, l’Intelligenza Artificiale – sicuramente progresso tecnologico fondamentale – rischia, in assenza di confini normativi, di avere un impatto negativo sul Diritto alla Voce, considerati gli innumerevoli utilizzi indiscriminati – e spesso non autorizzati – che se ne possono fare con i tools di Intelligenza Artificiale. Ciò impone di ripensare – in termini nuovi – la tutela giuridica del diritto alla Voce.