Diffondere musica in un locale pubblico attraverso la radio obbliga il titolare dell’esercizio commerciale al pagamento non solo della quota SIAE (destinata agli autori ed editori dell’opera dell’ingegno) ma anche dei diritti “connessi” spettanti alle case discografiche e agli artisti interpreti sulla base della legge n. 633 del ’41 in materia di diritto d’autore. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, imponendo al gestore di un bar del capoluogo lombardo il versamento della tariffa annua prevista dalle “tabelle” disposte da SCF (la Società Consortile Fonografici che amministra i diritti connessi in rappresentanza della maggioranza delle imprese discografiche italiane), 69,38 euro Iva inclusa, più il pagamento delle spese processuali pari a 2.400 euro. Nel dispositivo della sentenza, il giudice ha riconosciuto la sussistenza di un “valore aggiunto” nell’uso della musica “d’ambiente”, utilizzata per intrattenere la clientela, richiamarne di nuova e dunque incrementare i profitti derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale. “La decisione del Tribunale di Milano rappresenta un provvedimento storico che costituirà sicuramente un precedente significativo nell’ambito dell’attività della magistratura. Riafferma e chiarisce il via definitiva che il pagamento del compenso a SCF per i diritti discografici è dovuto qualsiasi sia il mezzo utilizzato, anche nel caso di una radio”, ha commentato il presidente del Consorzio Gianluigi Chiodaroli.